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LOMBARDIA: 6 LUGLIO – 3 SETTEMBRE

La Guardia di Finanza ha riassunto alcune normative riguardanti il periodo di sconti, con tutti gli obblighi previsti per i venditori.

Prezzi

Sul cartellino lo sconto dovrà sempre essere segnato in percentuale, e andrà anche indicato il prezzo normale di vendita. In cassa il venditore non potrà tirarsi indietro e sarà tenuto ad applicare lo sconto dichiarato. In caso di prezzi o sconti differenti da quanto segnato, sarà prima necessario ricordarlo al negoziante e in caso di difficoltà contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.

I negozianti che hanno convenzioni in atto con una carta di credito dovranno portarla avanti anche nel periodo dei saldi. In caso di rifiuto del pagamento con la carta o di richiesta di prezzo maggiorato per l’utilizzo della stessa, sarà bene farlo presente alla società che ha emesso la carta.

Inoltre all’interno del negozio tutti i capi in saldo dovranno essere separati in modo netto e facilmente comprensibile da quelli venduti a prezzo pieno, in modo da non generare confusione tra le due tipologie di prodotti.

Prove e cambi

È sempre molto importante chiedere la possibilità di effettuare una prova del capo, nonché informarsi su eventuali cambi e limiti di tempo annessi. Queste due pratiche non sono infatti sancite dalla legge come obblighi, ma sono rimesse alla discrezionalità del negoziante.

In assenza di difetti, infatti, il cambio del prodotto non è imposto dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è una libera scelta del commerciante.

Garanzie

Per ottenere il cambio in caso di difetti sarà sempre necessario conservare lo scontrino (e fare eventualmente fotocopie, tenendo conto della scarsa durata della carta chimica). Anche nel periodo dei saldi, infatti, la legge prevede la possibilità per l’acquirente di cambiare la merce.

Si legge dalle note della Guardia di Finanza, redatte per l’occasione: “La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato.

Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo e il 24esimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto.[…] Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.”

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